DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. (16G00043)

Numero 35 Anno 2016 GU 11.03.2016 Codice 16G00043

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

(( (Finalita'). ))

((


Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.


Comma 2

Titolo II - NORME DI RECEPIMENTO INTERNO Capo I ((Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro))

Art. 3

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Comma 1

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

Comma 2

Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e' consentito solo se i fatti, per i quali e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.


Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.


Art. 4

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Comma 1

Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione


Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ((del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore)) riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, ((...)) e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. ((Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Art. 5

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Comma 1

Autorita' giudiziaria competente


Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.


Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.


Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo ((, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,)) al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203)). ((3))


Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di emissione.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Art. 6

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Comma 1

Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione

Comma 2

Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorita' giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresi' che sia data immediata esecuzione al provvedimento.


Quando e' necessario garantire la conformita' della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorita' osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dall'autorita' competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.


Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.


Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorita' giudiziaria puo' imporre all'autorita' dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' dispensare l'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi e' esigenza di acquisire altre informazioni.


La decisione di rigetto e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorita' e' altresi' comunicata senza ritardo l'impossibilita' di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo e' risultata insufficiente.


Art. 7

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Comma 1

Casi di rinvio dell'esecuzione

Comma 2

Il procuratore della Repubblica puo' disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:
a. se dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale gia' in corso, per un periodo non superiore a sei mesi;
b. se i beni o la prova risultano gia' sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento;
c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca e' stato gia' oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento.


La decisione di rinvio dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.


Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima e' altresi' informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.


Art. 8

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Comma 1

Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

Comma 2

Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2.


Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorita' dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorita' giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.


L'autorita' giudiziaria puo' invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.


Le autorita' giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.


Art. 9

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Comma 1

Impugnazioni

Comma 2

L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.


E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione.


L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, e' tempestivamente notificato anche all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione, che puo' presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorita' giudiziaria e' altresi' comunicato l'esito del giudizio.


Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.


Art. 10

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Comma 1

Responsabilita' dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro


In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione.


Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


Comma 2

Capo II - ((Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro))

Art. 11

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Comma 1

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana


L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. ((In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.))


Art. 12

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Comma 1

Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro

Comma 2

L'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.


La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro e' corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.


In alternativa, l'autorita' indicata nel comma 1 puo' dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione e' indicata nel medesimo certificato.


Il provvedimento di blocco o di sequestro e' trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorita' attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.


Comma 3

Capo III - Disposizioni finali

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.