DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di c

Numero 203 Anno 2023 GU 22.12.2023 Codice 23G00213

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;203

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, di seguito denominato «regolamento», la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili.


Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.


Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all'Italia per il riconoscimento e l'esecuzione e' sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L'autorita' di esecuzione puo' comunque richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.


Ferma la possibilita' di trasmissione diretta dei certificati tra autorita' di emissione e autorita' di esecuzione, il Ministero della giustizia e' autorita' centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Quando riceve un certificato di sequestro da un'autorita' appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, l'autorita' giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017. In ogni caso, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.


Il Ministro della giustizia e' competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento. Gli importi ricevuti dallo Stato di emissione ai sensi del periodo precedente affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all'articolo 35 del regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro

Comma 2

Per i provvedimenti di sequestro autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.


Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.


Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall'autorita' di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2.


Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero.


Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo.


Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di revoca e di atti di impugnazione l'autorita' giudiziaria che procede da' tempestiva comunicazione all'autorita' emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresi' al Ministero della cultura, con avviso della facolta' di presentare osservazioni e dei termini entro i quali puo' essere esercitata.


Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire e' il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data piu' risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.


Per i provvedimenti di sequestro autorita' di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento e' la medesima autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.


Art. 3

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Comma 1

Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca

Comma 2

Per i provvedimenti di confisca autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.


Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma.


Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalita' e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca.


Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.


Contro la sentenza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.


La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.


Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando oltre a un provvedimento di sequestro e' stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, e' eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 6 7.


Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento, per la destinazione dei beni confiscati, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.


Per i provvedimenti di confisca, autorita' di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, e' il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.


Quando la confisca e' ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non e' comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii) del regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale e della possibilita' che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione puo' disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.


Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresi', nei casi di confisca ordinata dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenza emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non e' comparso personalmente. In tal caso, unitamente all'ordinanza che ordina la confisca, all'imputato e' altresi' notificata la sentenza.


Comma 3

Capo II - Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

Comma 4

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 7

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.


Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.