DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (15G00152)

Numero 137 Anno 2015 GU 02.09.2015 Codice 15G00152

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e definizioni

Comma 2

Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.


Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.


La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, e' eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di cui una persona abbia la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, puo' essere eseguita, previo accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' competenti


Sono autorita' competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.


Il Ministro della giustizia e' competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.


La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorita' giudiziaria italiana puo' richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.


La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorita' di cui all'articolo 10 alla competente autorita' dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorita' di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorita' giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.


Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.


Comma 2

Capo II - Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

Art. 3

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Comma 1

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

Comma 2

La decisione di confisca adottata in altro Stato membro puo' essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.


Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca e' consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).


Art. 4

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Comma 1

Garanzia giurisdizionale

Comma 2

((1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.))
((1))


Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma.


L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della giustizia.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Art. 5

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Comma 1

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca

Comma 2

((1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.))
((1))
((1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione.))
((1))
((2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.))
((1))


Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso all'autorita' di emissione.


In sede di esecuzione l'autorita' incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.


Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca e' stata emessa.


In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita' della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorita' di emissione e al Ministro della giustizia.


L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.


Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne richiede alla competente autorita' dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Art. 6

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Comma 1

Motivi di rifiuto

Comma 2

Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorita' di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.


Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello puo' imporre all'autorita' di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.


In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.


Quando l'esecuzione della decisione di confisca e' impossibile perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.


Art. 7

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Comma 1

Rinvio dell'esecuzione

Comma 2

Il decreto di rinvio dell'esecuzione e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione.


Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalita' dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorita' di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Art. 9

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Comma 1

Concorso di decisioni ((...))

Comma 2

((1))


((Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e' eseguita la decisione di confisca.
Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede))
tenuto conto della gravita' del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".


Comma 3

Capo III - Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri

Art. 10

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Comma 1

Competenza

Comma 2

Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.


L'autorita' di cui al comma 1 puo' convenire con l'autorita' competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.


Art. 11

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Comma 1

Procedimento di trasmissione

Comma 2

L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.


Quando non e' possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.


Il certificato e' tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.


Se l'autorita' competente per l'esecuzione della confisca non e' nota, l'autorita' giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.


L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutivita' della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di esecuzione.


Art. 12

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Comma 1

Trasmissione della decisione a piu' Stati per l'esecuzione


La trasmissione di una decisione di confisca a uno o piu' Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.


Nel caso di trasmissione a piu' Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non puo' superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.


Comma 2

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 13

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Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.


Art. 14

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Comma 1

Destinazione delle somme e dei beni confiscati

Comma 2

Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.


Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.


Art. 15

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Comma 1

Risarcimento

Comma 2

In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione.


Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


Art. 16

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Comma 1

Accordi o intese con altri Stati membri

Comma 2

Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.


Art. 17

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.