((1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.))
((1))
((1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione.))
((1))
((2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.))
((1))
Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso all'autorita' di emissione.
In sede di esecuzione l'autorita' incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.
Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca e' stata emessa.
In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita' della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorita' di emissione e al Ministro della giustizia.
L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.
Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne richiede alla competente autorita' dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".