DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 181/1948 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

Numero 181 Anno 1948 GU 31.03.1948 Codice 048U0181

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreto da emanarsi, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 27 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1947-48, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.


Art. 4

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Comma 1

Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 19 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie o di beneficenza, e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della, legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.


Art. 6

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Comma 1

E' stabilito in L. 2.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.


Art. 7

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Comma 1

Lo stanziamento previsto dalla legge 8 aprile 1940, n. 377, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e' elevato a L. 1.800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".