L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 e' calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianita' contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
L'importo del trattamento pensionistico complessivo non puo' comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, dcl decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L'anzianita' contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione e' fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianita' contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attivita' lavorativa l'importo del trattamento pensionistico e' incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonche' l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.