DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 211/1994 - Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Numero 211 Anno 1994 GU 29.03.1994 Codice 094G0242

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-03-24;211

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali

Comma 2

Il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.".


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilita'.


I procedimenti penali di cui al comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.