Il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilita'.
I procedimenti penali di cui al comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.