DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

Numero 528 Anno 1999 GU 18.01.2000 Codice 000G0026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".


Art. 4

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Art. 6

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Comma 1

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".


Art. 7

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Art. 10

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Comma 1

All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".


Art. 11

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Comma 1

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito del seguente:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.".


Art. 12

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Comma 1

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.".


Art. 14

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Art. 16

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Comma 1

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.".


Art. 17

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Art. 18

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Comma 1

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.".


Art. 19

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Comma 1

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".


Art. 20

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Art. 21

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Comma 1

L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".


All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".


Art. 22

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Art. 24

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Art. 25

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Comma 1

Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.


Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.


Art. 26

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.