DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 375/1948 - Provvedimenti economici a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Provvedimenti economici a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Numero 375 Anno 1948 GU 05.05.1948 Codice 048U0375

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;375

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le indennita' di carica e di toga, stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, e dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, sono elevate alle misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Le indennita' di rappresentanza, stabilite alla tabella P annessa all'ordinamento giudiziario vigente e dal decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 798, sono elevate alle misure indicate nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Le indennita' per i presidenti di Corte di assise e per i consiglieri ed i giudici istruttori, stabilite nella tabella Q annessa al vigente ordinamento giudiziario, sono elevate alle misure indicate nella tabella D allegata al presente decreto, vistata dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Le tasse di bollo previste per gli atti giudiziari dagli articoli 117 a 143 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita con il decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242, sono aumentate del quaranta per cento.
Qualora, in dipendenza del detto aumento, l'importo della tassa dovuto presenti una frazione di lira, ovvero un numero di unita' di lire con o senza frazioni decimali inferiore a cinque, la frazione od il numero di unita' deve essere arrotondato a L. 5; qualora l'importo medesimo presenti un numero di unita' di lire con o senza frazioni decimali superiore a cinque, questo deve essere arrotondato a L. 10.
Restano invariate le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui all'art. 120-bis della tariffa A) predetta, modificato dall'art. 28 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242, succitato.


Art. 5

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Comma 1

Gli aumenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto hanno decorrenza dal 1 aprile 1948.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.