Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.