Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.