DECRETO LEGISLATIVO

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

Numero 138 Anno 2003 GU 19.06.2003 Codice 003G0154

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Finalita' e natura dell'ente

Comma 2

L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.


L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Art. 5

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Comma 1

Principi di organizzazione

Comma 2

L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.


Art. 6

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.


In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.


Art. 7

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F.


I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 8

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Comma 1

Consiglio scientifico

Comma 2

Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.


I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 9

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.


Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di valutazione

Comma 2

Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).


Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.


Art. 11

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Comma 1

Direttore amministrativo

Comma 2

Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.


Art. 12

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Comma 1

Dipartimenti

Comma 2

Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attivita' di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.


Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.


L'incarico di direttore di dipartimento e' a tempo pieno ed e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attivita' dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.


Art. 13

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Comma 1

Osservatori e istituti

Comma 2

Gli osservatori e gli istituti sono le unita' organizzative, responsabili dell'attivita' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.


Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.


I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attivita' degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.


I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni specifiche

Comma 2

Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.


Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.


Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.


In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.


L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.


Art. 15

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Comma 1

Piani di attivita'

Comma 2

L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.


Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.


L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.


Art. 17

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Comma 1

Strumenti

Comma 2

L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.


Art. 18

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Comma 1

Regolamenti

Comma 2

L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 19

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Comma 1

Personale

Comma 2

Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facolta' di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.


Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.


L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.


Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.


Art. 20

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Comma 1

Mobilita' con le universita'

Comma 2

Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.


I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.


Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.


I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.


I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 21

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Comma 1

Bilanci, relazioni e controlli

Comma 2

I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.


L'I.N.A.F. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.


Art. 22

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario, che puo' nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresi', entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalita' per l'accorpamento nell'I.N.A.F degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3.


Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attivita' come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonche' il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonche' l'eventuale trattamento di fine rapporto.


In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4.


Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2.


Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.


Art. 23

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.