DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 454/1948 - Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

Numero 454 Anno 1948 GU 17.05.1948 Codice 048U0454

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;454

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I ruoli del personale dei Provveditorati agli studi, approvati con la legge 6 luglio 1940, n. 900, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dai Ministri proponenti.


Art. 2

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Comma 1

I periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° del ruolo di gruppo B e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.
((La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al 30 giugno 1950)).
((Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra', fruire per conseguire piu' di una promozione)).


Art. 3

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Comma 1

Salva l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, i due terzi dei posti che si renderanno disponibili, per effetto del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C e del personale subalterno, saranno conferiti, mediante concorsi riservati, da effettuare con l'osservanza delle modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fornito dei prescritti requisiti, prescindendo; per il personale non di ruolo, dal requisito dell'eta'.
Il rimanente terzo dei posti sara' messo a pubblica concorso con le prescritte modalita.
I concorsi per i gruppi A, B e C si svolgeranno per esami; i concorsi per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.
Il personale non di ruolo dovra' possedere alla data di entrata in vigore del presente decreto un'anzianita' di servizio di almeno un anno.
((Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potra' partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreche' il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso e' bandito)).


Art. 3-bis

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Comma 1

((Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di 2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo)).


Art. 4

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Comma 1

((E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali)).
Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovra' essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.