REGIO DECRETO

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (042U0027)

Numero 27 Anno 1942 GU 16.02.1942 Codice 042U0027

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La meta' dei posti che risultino disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e di quelli che si renderanno tali successivamente, fino al termine della guerra attuale, nel grado iniziale dei ruoli del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, esclusi soltanto quelli dei personali militari appartenenti ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che siano da conferire mediante concorso per esami, o per titoli ed esami, o per soli titoli, saranno accantonati a favore di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascun concorso, si trovino sotto le armi, nonche' di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possano presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esami.

I posti accantonati ai sensi del comma precedente saranno conferiti mediante concorsi da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra tra coloro che ne facciano domanda e comprovino di essersi trovati nelle condizioni di cui al predetto comma ed inoltre che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di eta', tuttora possiedano alla data del bando del nuovo concorso. ((5))

Ai concorsi riservati previsti dal precedente comma non sono pero' ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneita', al concorso originario per lo stesso ruolo.
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per bandire i concorsi riservati, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e' portato al 15 aprile 1948".


Art. 2

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Comma 1

Coloro che nei concorsi per esami o per titoli ed esami, gia' banditi alla data di pubblicazione del presente decreto, o che siano da bandire successivamente, per la nomina al grado iniziale dei ruoli del personale delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, abbiano ottenuta, o ottengano, l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorita' militare o civile, di non aver potuto sostenerle perche' sotto le armi o perche' non hanno potuto raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato, che verra' bandito per nomina nello stesso ruolo ai termini del secondo comma del precedente art. 1 e, qualora le superino, saranno compresi nella graduatoria di questo ultimo concorso. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione".


Art. 3

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Comma 1

La nomina dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente art. 1 decorrera', ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, gia' bandito alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, ed al quale gli interessati, ove non si fossero trovati nelle condizioni di cui al medesimo art. 1, avrebbero potuto partecipare perche' in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine i' vincitori dei concorsi originari gia' banditi alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, sono nominati con riserva di anzianita'.

I nominati in base alla graduatoria del concorso riservato saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 del. R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte".


Art. 4

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Comma 1

Ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei candidati di cui al precedente art. 2, la votazione complessiva e' stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del concorso riservato al quale i candidati stessi partecipano, nonche' della votazione attribuita nella valutazione dei titoli quando si tratti di concorsi per esami e per titoli.



Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per il conferimento dei posti accantonati a favore del personale sotto le armi con i bandi di concorso gia' emanati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni stesse valgono, in quanto applicabili, pure per i concorsi per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata approvata la graduatoria dei vincitori e cio' anche agli effetti della determinazione dei posti da accantonare e delle nomine da conferire.

Gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, sono abrogati.


Art. 6

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Comma 1

Alla domanda per l'ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente art. 1 gli interessati debbono unire anche il documento, rilasciato dalla competente autorita' militare o civile, atto a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal citato articolo.

Il candidato decade dai benefici previsti dal presente decreto qualora venga a risultare che egli piu' non possiede i prescritti requisiti, all'infuori di quello del limite di eta', alla data del bando del concorso riservato al quale ha chiesto di partecipare.



Art. 7

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Comma 1

I concorsi per esami, o per titoli ed esami, gia' banditi per nomine nei ruoli dei personali delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per effetto di autorizzazioni anteriori a quelle di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX e per i quali non siano state ancora iniziate le prove scritte alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere revocati e i relativi posti portati in aumento a quelli autorizzati per i corrispondenti concorsi col citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o con successivi provvedimenti, sempreche' le modalita' di espletamento ed i requisiti di ammissione siano uguali.

Le domande regolarmente presentate e documentate per i concorsi che fossero revocati per effetto del disposto del precedente comma, saranno ritenute valide per il corrispondente nuovo concorso di nomina nello stesso ruolo.



Art. 8

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Comma 1

I posti disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei ruoli dei personali civili delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A e al grado 9° di gruppo B, per le quali e' previsto l'esame ai termini delle disposizioni vigenti, nonche' per quelle al grado 11° dei ruoli di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Possono essere scrutinati per la promozione ai termini del precedente comma gli impiegati che, oltre a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle Corrispondenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti, abbiano l'anzianita' richiesta dalle disposizioni vigenti per essere ammessi agli esami di idoneita', se trattasi di promozioni rispettivamente ai gradi 8° e 9° dei gruppi A e B, e per la designazione per anzianita' congiunta al merito di cui all'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, se trattasi di promozione al grado 11° di gruppo C. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D. Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e' prorogato al 31 dicembre 1947".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1946.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 301))


Art. 10

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Comma 1

Gli impiegati che siano risultati vincitori od idonei negli esami per la promozione al grado 8° dei ruoli di gruppo A, od al grado 9° dei ruoli di gruppo B, nonche' gli impiegati che abbiano superato gli esami prescritti per la promozione al grado 11° dei ruoli di gruppo C, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non abbiano ottenuta la promozione a detti gradi, conseguiranno, con l'osservanza delle disposizioni in vigore anteriormente alla data predetta, la promozione stessa ai posti disponibili, o che si renderanno successivamente disponibili, sino ad esaurimento, rispettivamente, della graduatoria dei vincitori del concorso e di quella formata ai termini dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n, 2960.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneita' in precedente esame per la promozione al grado 8° di' gruppo A, o al grado 9° di gruppo B e non abbiano ancora conseguito la promozione a detti gradi perche' in attesa della formazione della graduatoria unica di cui all'art. 42, ultimo comma del citato decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, otterranno, nell'ordine della graduatoria dell'esame al quale hanno partecipato, la promozione ai posti che, dopo l'attuazione del precedente comma, restino disponibili, o che si renderanno tali successivamente.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche ai personali di gruppo C per i quali le norme in vigore prevedono esami di concorso e di idoneita' per la promozione al grado 11°, nonche' ai candidati che saranno inclusi nella graduatoria dei concorsi di merito distinto e degli esami di idoneita' di cui all'ultima parte del 1° comma del successivo art. 12.

Gli impiegati dei ruoli di gruppo A, promossi in base al precedente primo comma, saranno collocati in ruolo intercalandosi fra quelli gia' promossi in base alla graduatoria di merito formata ai sensi dell'art. 1 lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, con i criteri stabiliti dal penultimo comma dell'articolo medesimo.

Gli impiegati di gruppo A promossi in base al secondo comma del presente articolo saranno invece collocati in ruolo dopo quelli promossi in base al primo comma ed agli impiegati gia' promossi in base alla graduatoria di merito di cui all'art. 1 lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933.

Dopo effettuate tutte le promozioni ai termini dei precedenti commi s'intendono sciolte le riserve di anzianita' apposte alle promozioni gia' conferite ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C.

Resta ferma l'efficacia delle disposizioni che nei riguardi di funzionari di grado 8° dei ruoli di gruppo A subordinano la scrutinabilita' per l'eventuale promozione al grado 7° alla condizione che siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado, li precedono in ruolo.

Il personale eventualmente ancora iscritto nella graduatoria di merito formata ai termini dell'art. 1 lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, per il quale non siano frattanto sopravvenute circostanze che, comunque, ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento, sara' incluso nella graduatoria dei promovibili per merito comparativo di cui al precedente art. 8, in ragione di due di quest'ultima graduatoria e uno della graduatoria di merito, salvo il miglior collocamento che al personale possa spettare in base allo scrutinio per merito comparativo al quale deve essere sottoposto insieme a tutti gli altri candidati alla promozione.


Art. 11

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Comma 1

Non potranno effettuarsi promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C in base al precedente art. 8 fino a quando non abbiano avuto attuazione le disposizioni del precedente art. 10.


Art. 12

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Comma 1

Gli esami di concorso di merito distinto e quelli di idoneita' per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A e al grado 9° dei ruoli di gruppo B, nonche' gli esami per le promozioni al grado 11° di gruppo C non ancora espletati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono revocati. A tal fine si considerano gia' espletati gli esami per i quali alla data predetta siano state gia' completate le prove orali.

Negli esami di cui al precedente comma per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto siano state gia' completate le prove scritte, le Commissioni esaminatrici provvederanno alla revisione degli elaborati e della media dei punti riportati sara' tenuto conto dal Consiglio di amministrazione nell'attribuzione dei coefficienti di merito di cui al precedente art. 9.

Lo stesso criterio si applica per quelli dei candidati negli esami stessi che abbiano sostenuto anche la prova orale, nonche' per i candidati che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e di cui al 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, numero 2176.



Art. 13

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Comma 1

Gli articoli da 8 a 12 del presente decreto non si applicano per le promozioni nel ruolo di gruppo A del personale di pubblica sicurezza.



Art. 14

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Comma 1

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti d'intesa con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto ai concorsi o esami per nomine o promozioni nei ruoli del personale statale disciplinati da particolari disposizioni.



Art. 15

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Comma 1

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1942-XX

Atti del Governo, registro 412, foglio 39 - MANCINI