Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989:
" 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.
2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.
2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato."
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.".
((Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 19991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 57))