All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
Comma 2
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».
Art. 5
#Comma 1
Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Comma 2
All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.