((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 4
#Comma 1
Enti dipendenti dal Segretario generale
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
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In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate.
Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4".
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))