All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.».
All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».
La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di sport che prevedono l'impiego di animali».
L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.».
All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del piu' alto livello tecnico - agonistico, cosi' come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialita' inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attivita' di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonche' che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, e' garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, e' rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attivita' di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalita' e gli eventuali limiti di erogazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attivita' sportiva istituzionale.».
All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».
All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».
All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
»;
All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».
All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie volte al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».
All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1.
Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, e' istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;
b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Con decreto dell'Autorita' delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.».