Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il termine fissato nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, per la presentazione ai competenti uffici degli enti previdenziali o degli istituti di assicurazione, del regolare estratto degli atti di morte o scomparizione e degli altri certificati dello stato civile scade il 15 aprile 1950.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno effetto dal 16 aprile 1947.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.