Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di-passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.
Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina puo' avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorita' eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 522 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1947.