DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 358/1944 - Regolazione dello stato civile di morti o scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. (044U0358)

Regolazione dello stato civile di morti o scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. (044U0358)

Numero 358 Anno 1944 GU 09.12.1944 Codice 044U0358

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;358

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di-passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina puo' avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorita' eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 522 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1947.


Art. 2

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Comma 1

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.
(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 522 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1947.


Art. 3

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Comma 1

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.
(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 522 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 216 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine fissato nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, per la presentazione ai competenti uffici degli enti previdenziali o degli istituti di assicurazione, del regolare estratto degli atti di morte o scomparizione e degli altri certificati dello stato civile scade il 15 aprile 1950".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1947.


Art. 4

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Comma 1

Il Ministro per la marina puo', con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
(1) ((2))

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a, Roma, addi' 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - DE COURTEN - TUPINI - SOLERI

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n, 56. - PETIA


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 522 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1947.