DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. (20G00102)

Numero 84 Anno 2020 GU 30.07.2020 Codice 20G00102

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;84

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private

Comma 2

All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.».


All'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «dell'articolo 191, comma 1, lettera g)», sono inserite le seguenti: «ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata».


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.


Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.


Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.


I regolamenti di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.