DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 186/1948 - Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

Numero 186 Anno 1948 GU 31.03.1948 Codice 048U0186

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma.


Art. 3

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Comma 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' al bilancio allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Il Ministro per i trasporti, previa intesa di volta in volta, con il Ministro per le finanze e il tesoro, e' autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1947-48, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compensi speciali per prestazioni eccezionali, rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.
Per la concessione di detti compensi, che saranno imputati ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non potra' superarsi, per ogni trimestre, un quarto del relativo fondo inscritto in bilancio.


Art. 6

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Comma 1

Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le Ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 120.000 dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361, e' elevato a L. 6.000.000. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 ottobre 1948, n. 1255 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a L. 7.000.000".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 ottobre 1949, n. 776 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a lire 7.000.000".


Art. 7

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Comma 1

Il Ministero del tesoro e' autorizzato, per l'esercizio 1947-48, nei limiti delle somme inscritte al capitolo n. 28 "Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione", al capitolo n. 44 "Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra" e al capitolo n. 45 "Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95") dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro "Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione", "Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione, in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra" e "Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisti di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95"), a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi, secondo le disponibilita' del Tesoro e le occorrenze dell'Amministrazione stessa, mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale.