Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1