DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)).

Numero 592 Anno 1993 GU 16.02.1994 Codice 094G0121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-16;592

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Testo vigente

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Preambolo

Art. 01

(Finalita').


In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento la provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.



Le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.



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La Provincia autonoma di Trento promuove con le universita' ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonche' ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative in coerenza con le finalita' del presente decreto.



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Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1

Uso della lingua ladina

I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.


Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.


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Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.


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Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.


Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.


Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace) ))

Comma 2

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Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 e' consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.


Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.


Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.


Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non e' possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.


La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalita' di cui al comma 1.


6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5))


Art. 2

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Comma 1

(Scuola).

Comma 2

Nelle scuole situate nelle localita' ladine della provincia di Trento, cosi' come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.


Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle localita' ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.


Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. ((Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.))


Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.


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Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.


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Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.


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Le finalita' di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.


Art. 2-bis

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Comma 1

(( (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra). ))

Comma 2

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Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalita' di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, nonche' della lingua mochena e di quella cimbra.


Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalita' di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.


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Art. 3

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Comma 1

Uffici pubblici

Comma 2

Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle localita' ladine della provincia di Trento e' assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 262)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 262)).


I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina ((. . .)) hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle localita' ladine nonche' dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.


Art. 3-bis

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Comma 1

(Concessionari di pubblici servizi).

Comma 2

Gli enti e le societa' comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle localita' ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1 gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime localita' ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti ((. . .)).


Gli enti e le societa' di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle localita' di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze cosi' individuate i medesimi enti e societa' assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette localita' ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti ((. . .)).


Art. 3-ter

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Comma 1

(( (Ripristino dei cognomi in forma originaria). ))

Comma 2

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I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.


Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e' presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.


3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti))


Art. 3-quater

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Comma 1

(( (Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive). ))

Comma 2

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Il Ministero delle comunicazioni, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.


Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attivita' realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalita' la provincia puo' stipulare appositi accordi con le emittenti locali.


3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea))


Art. 4

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Comma 1

Censimenti

Comma 2

Nei censimenti generali della popolazione italiana e' rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.


In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle localita' ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.