DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.

Numero 65 Anno 1999 GU 19.03.1999 Codice 099G0115

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-15;65

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto e' irrinunciabile.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.".


Art. 3

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Comma 1

L'articolo 1748 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1748 (Diritti dell'agente). - Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.".


Art. 4

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Comma 1

L'articolo 1749 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1749 (Obblighi del preponente). - Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealta' e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.".


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:".


Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:
"L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.".