Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.
I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non puo' superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione puo' essere revocato, con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti gia' trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."