DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di mod

Numero 50 Anno 2024 GU 17.04.2024 Codice 24G00067

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;50

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

Comma 2

All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma 2, le parole: «, comunque» sono soppresse.


All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero e' istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalita' di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.».


All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.».


Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'.».


La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri».


L'articolo 14 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' abrogato.


L'articolo 15 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorita'.
3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».


La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n. 208 del 2021, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta».


All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «televisive e» sono soppresse.


L'articolo 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita' promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo' causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure di controllo di accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento adottato dall'Autorita'.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».


Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota e' riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Art. 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
2. Una sotto quota pari alla meta' della quota di cui al comma 1 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1.
Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorita'.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorita'.
5. Una sotto quota pari alla meta' delle quote di cui al comma 4 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 e' riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorita'.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
4. L'Autorita' predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.
6. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
7. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% e' riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita' di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.
Art. 56 (Attribuzioni dell'Autorita'). - 1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', adottati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite:
a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale;
c) le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere, nonche' delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si da' conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.
Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', e' stabilita, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, l'identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi.
2. Il regolamento di cui al presente articolo e' adottato entro il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».


All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finali

Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.