DECRETO LEGISLATIVO

Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Numero 22 Anno 2008 GU 07.02.2008 Codice 008G0031

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;22

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunita' formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.


Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attivita' istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attivita' e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.


Art. 2

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Comma 1

Criteri generali

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 3

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Comma 1

Soggetti coinvolti

Art. 4

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Comma 1

Criteri per la gestione

Comma 2

Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalita' di svolgimento, programma le attivita' relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Per la realizzazione dei percorsi di orientamento figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni, e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalita' operative delle azioni di orientamento, anche per le attivita' che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per i percorsi dell'alternanza.


Art. 5

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Comma 1

Monitoraggio e valutazione

Comma 2

Il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attivita' e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, nonche' in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.


Il comitato di cui al comma 1 presenta ogni anno al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.


Art. 6

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.


Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.