L'attivita' di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l'Universita' degli studi di Trento
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attivita' di vigilanza della Provincia e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.».