La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti Ivi previsti.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.