DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1242/1948 - Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

Numero 1242 Anno 1948 GU 22.10.1948 Codice 048U1242

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.