DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali. (18G00024)

Numero 232 Anno 2017 GU 09.02.2018 Codice 18G00024

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232

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Testo vigente

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Art. 7

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Comma 1

Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 84» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.».


Art. 13

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Comma 1

Modifica all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Art. 14

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Comma 1

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169

Comma 2

All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: «dal comitato portuale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorita' marittima» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purche' la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita».


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni ulteriori

Comma 2

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,».


All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 e' soppresso.


All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai procedimenti gia' promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.».


All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro».


All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».


All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro».


All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 6, la parola: «JONIO» e' sostituita dalla seguente: «IONIO».


Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «AdSP», «autorita' portuali», «autorita' portuale», «Autorita' portuali», «Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita' di Sistema portuali» e «autorita' di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale».


Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 e' abrogato.


All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente».


Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.


Art. 16

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.