DECRETO LEGISLATIVO

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubbl

Numero 189 Anno 2017 GU 19.12.2017 Codice 17G00210

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-12;189

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati

Comma 2

I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.


I plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".


Art. 2

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Comma 1

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica

Comma 2

I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.


I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".


Art. 3

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Comma 1

Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti piu' collegi


Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di piu' collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.


Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se piu' collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.


Le sezioni elettorali che interessano piu' collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".


Art. 4

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Comma 1

Abrogazione

Comma 2

Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 «Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» e' abrogato.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".


Art. 5

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((4))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".