DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109)

Numero 92 Anno 2017 GU 20.06.2017 Codice 17G00109

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilita' della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalita' illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita' illecite.


Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.


Art. 3

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Comma 1

Registro degli operatori compro oro

Comma 2

L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.


Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche' l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.


Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.


Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.


Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione ((all'OAM)), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito ((dall'OAM)), al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.


Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi' ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Art. 4

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Comma 1

Obblighi di identificazione della clientela

Comma 2

Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.


Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilita' dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilita' al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e' obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con piu' operazioni frazionate.


Art. 5

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Comma 1

Tracciabilita' delle operazioni di compro oro


Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.


A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi di conservazione

Comma 2

Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni.


I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.


L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.


Art. 7

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Comma 1

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Comma 2

Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.


Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.


Art. 8

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Comma 1

Esercizio abusivo dell'attivita'


Chiunque svolge l'attivita' di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.


Art. 9

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Comma 1

Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

Comma 2

Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM.


Art. 10

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.


Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.


Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.


Art. 11

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Comma 1

Controlli e procedimento sanzionatorio

Comma 2

Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio ((per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e)) per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.


Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo


L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.


La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.


Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 8.


Art. 12

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Comma 1

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

Art. 13

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Comma 1

Ulteriori disposizioni procedurali

Comma 2

Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.


I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.


I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro.


Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.