Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui alla tabella A annessa al regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29 e successive modificazioni, e' sostituito dal ruolo di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.
((La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore)).
((Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione)).
Art. 3
#Comma 1
Salvo l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima attuazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, di gruppo C e del personale subalterno, saranno banditi, con la osservanza, delle modalita', previste dalle vigenti disposizioni, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovra' inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianita' di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'eta'.
I concorsi per il gruppo A e per il gruppo C si svolgeranno per esami; quelli per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.
Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonche' gli estranei alle Amministrazioni stesse che siamo forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.
((Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero)).
Il contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sara' ridotto di tante unita' quante saranno quelle che, per effetto dei concorsi di cui al presente articolo, conseguiranno la sistemazione in ruolo.
Art. 4
#Comma 1
Sono abrogati gli articoli 1, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, e sono ripristinate le tabelle organiche degli ispettori centrali per la istruzione media e per l'istruzione elementare, approvate con i regi decreti 1 luglio 1933, n. 786, 6 giugno 1940, n. 684 e 9 febbraio 1942, n. 29.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.