DECRETO LEGISLATIVO

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

Numero 310 Anno 2004 GU 30.12.2004 Codice 004G0347

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003

Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

Comma 2

All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

Comma 2

All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003

Comma 3

Capo II - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2346 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:
«L'atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo statuto».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2359 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2364 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: «e» e' sostituita dalla seguente: «ovvero».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2370 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non festivi».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2391 del codice civile

Art. 12

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile

Comma 2

Dopo l'articolo 2391 del codice civile e' inserito il seguente: «Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.».


Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile

Comma 2

All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile

Art. 15

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa' italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita', avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».


Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile

Comma 2

All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».


Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2426 del codice civile

Comma 2

All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile

Comma 2

All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle societa' di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».


Art. 21

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2468 del codice civile

Art. 22

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile

Comma 2

All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola:
«secondo» e' sostituita dalla seguente: «primo».


Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile

Comma 2

All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».


Art. 24

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile

Art. 25

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2513 del codice civile

Art. 26

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2522 del codice civile

Art. 27

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2525 del codice civile

Art. 28

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2527 del codice civile

Art. 29

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2542 del codice civile

Art. 31

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile

Comma 2

All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive,».


Art. 32

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile

Comma 2

All'articolo 2545-undecies del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorita' di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».


Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile

Art. 34

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile

Comma 3

Capo III - MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Art. 35

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942

Art. 36

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Comma 1

Modifiche all'articolo 223-duodecies del regio decreto n. 318 del 1942

Art. 37

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Comma 1

Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942

Comma 2

L'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, e' sostituito da seguente:
«223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e' fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle societa' cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».


Comma 3

Capo IV - MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993

Art. 38

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993

Comma 2

Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e' inserito il seguente:
«150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puo' prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».


Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993

Comma 2

All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.».


Art. 40

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Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993

Art. 42

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993

Art. 43

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Comma 1

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993

Art. 44

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Comma 1

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 385 del 1993

Art. 45

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Comma 1

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 385 del 1993