DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Numero 473 Anno 2001 GU 29.01.2002 Codice 002G0014

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;473

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). - 1.
L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".


Art. 2

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