Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). - 1.
L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 45 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.".