DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che

Numero 230 Anno 2011 GU 07.02.2012 Codice 012G0014

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;230

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Normativa contabile

Comma 2

All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.».


All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».


Art. 2

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Comma 1

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

Comma 2

All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.».


Art. 3

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Comma 1

Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante

Art. 4

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Comma 1

Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;».


All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.».


L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.».


All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».


L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 114-undecies

Rinvio

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».


L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 114-duodecies

Conti di pagamento e forme di tutela

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.».


All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».


All'articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».