DECRETO LEGISLATIVO

Provvedimenti per gli ufficiali gia' in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali gia' in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

Numero 1472 Anno 1948 GU 03.01.1949 Codice 048U1472

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o collocati in riforma od a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra, nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dalla pensione ordinaria per anzianita' di servizio, determinata ai sensi dell'art. 32, lettere b) e c) della legge 9 maggio 1940, n. 369, e relativo caroviveri e dalla indennita' speciale, di cui agli articoli 48 e 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734 e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per il grado con cui cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante a titolo di stipendio, indennita' militare e di carovita ai pari grado del servizio permanente e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato. ((1))
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attivita' (a titolo di stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 dicembre 1952, n. 2990 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949."


Art. 2

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Comma 1

Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio o collocati in riforma o a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianita' di servizio determinata ai sensi dell'art. 5, n. 1, lettera a) e dell'art. 6, n. 1, lettera a) dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e relativo caroviveri, faccia corrispondere per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per la cessazione dalla carriera continuativa e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo mensile a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e di carovita ai pari grado della carriera continuativa e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta', e per i sergenti maggiori per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato. (1)
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attivita' (a titolo (di stipendio o paga, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato. ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 dicembre 1952, n. 2990 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 febbraio 1964, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che " L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma con diritto a premio, rinviati dalle anni perche' trovantisi nelle condizioni di non idoneita' di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'intero premio di fine ferma o rafferma qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma o rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dall'art. 38 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dall'art. 59 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.


Art. 4

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Comma 1

Ai fini di stabilire la durata e l'entita' dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, ai maggiori, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli delle varie armi, e del servizio automobilistico dell'Esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione si applicano i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti per i pari grado dei ruoli di mobilitazione; agli ufficiali di vascello del ruolo comandi navali ed agli ufficiali del genio navale del ruolo delle direzioni si applicano i limiti di eta' vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado del ruolo comandi marittimi e del genio navale del ruolo servizi; agli ufficiali dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti si applicano i limiti di eta' vigenti per i pari grado del ruolo servizi; ai generali dell'aeronautica si applicano i limiti di eta' previsti dal decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1499;
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di eta' di 55 anni;
c) lo stipendio si considera per il personale gia' cessato dal servizio permanente, nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello che cessera' dal servizio da una data posteriore, nella misura stabilita a tale data. L'indennita' militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948. Per l'indennita' di carovita si terra' conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.
Il tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio o del collocamento in riforma od a riposo, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si considera come servizio permanente effettivo esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati.


Art. 5

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Comma 1

Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di avere vigore le disposizioni del presente decreto. Nei confronti di essi si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 122 della legge 9 maggio 1940, n. 369.


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.