Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o collocati in riforma od a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra, nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dalla pensione ordinaria per anzianita' di servizio, determinata ai sensi dell'art. 32, lettere b) e c) della legge 9 maggio 1940, n. 369, e relativo caroviveri e dalla indennita' speciale, di cui agli articoli 48 e 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734 e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per il grado con cui cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante a titolo di stipendio, indennita' militare e di carovita ai pari grado del servizio permanente e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato. ((1))
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attivita' (a titolo di stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1952, n. 2990 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949."