DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 243/1948 - Termini per il versamento delle somme al Fondo indennita' agli impiegati e per l'adeguamento, dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Termini per il versamento delle somme al Fondo indennita' agli impiegati e per l'adeguamento, dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Numero 243 Anno 1948 GU 13.04.1948 Codice 048U0243

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;243

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' concesso ai datori di lavoro di effettuare entro il 30 settembre 1948 i versamenti finora dovuti o scadenti prima di tale termine a favore del Fondo indennita' impiegati a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e di provvedere inoltre entro il termine predetto del 30 settembre 1948 all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1949, n. 338 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1949.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.