DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 612/1948 - Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

Numero 612 Anno 1948 GU 08.06.1948 Codice 048U0612

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;612

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:
1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.


Art. 2

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Comma 1

((Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione)).


Art. 3

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Comma 1

Al finanziamento dei lavori di cui ai presente decreto si fara' fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva, lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 ed alle corrispondenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.


Art. 4

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.