Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:
1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione)).
Art. 3
#Comma 1
Al finanziamento dei lavori di cui ai presente decreto si fara' fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva, lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 ed alle corrispondenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.