E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito.
E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Presidenziali su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.
Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo.
Art. 3
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di L. 56.000.000.000 per provvedere in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 26 ottobre 1940, n. 1543, e nei decreti legislativi luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 240 e 9 giugno 1945, n. 305:
a) alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico;
b) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonche' di chiese parrocchiali e assimilate;
c) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
e) a colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Art. 4
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di L. 132.500.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920.
Art. 5
#Comma 1
Sono stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti limiti di impegno:
1) di L. 200.000.000 per annualita' da corrispondere a istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari e ad altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione, al fine di provvedere, a norma del punto 2 dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) di L. 33.00.000 per la concessione, ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, punti 2 e 3 dell'art. 12:
a) di contributi nel pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle ricostruzioni e alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
b) di contributi in 60 semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui al punto a).
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti altri limiti di impegno:
1) di L. 3.899.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044;
2) di L. 35.500.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di contributi statali nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici, a norma del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505;
3) di L. 6.075.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1948, per i contributi a favore dei comuni e altri enti interessati per l'edilizia, scolastica, gli acquedotti e le opere igienico-sanitarie;
4) di L. 60.000.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti ed enti autonomi per costruzione di case popolari. ((1))
Il termine di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' prorogato al 31 dicembre 1948.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 816 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualita' occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, e diminuito della corrispondente somma di L. 300.000".
Art. 6
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463.
Art. 7
#Comma 1
Le somme inscritte nel fondo a disposizione -- istituito in rapporto ad autorizzazioni di spese non ripartite gia' disposte con singoli provvedimenti legislativi o contenute nel presente decreto di approvazione dell'annesso stato di previsione - saranno assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi.
I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 8
#Comma 1
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1947-48, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Capo provvisorio dello Stato, su proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.
Art. 9
#Comma 1
Le somme inscritte nel fondo a disposizione - istituito nella previsione della spesa del bilancio della suddetta Azienda, in rapporto ad autorizzazioni gia' concesse con provvedimenti legislativi - saranno assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere.
I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.