DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 816/1948 - Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualita' in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualita' in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

Numero 816 Anno 1948 GU 03.07.1948 Codice 048U0816

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;816

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualita', sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.
L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualita' occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, e' diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.