E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualita', sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.
L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualita' occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, e' diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.