DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 305/1945 - Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici. (045U0305)

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici. (045U0305)

Numero 305 Anno 1945 GU 23.06.1945 Codice 045U0305

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305

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Testo vigente

Preambolo

CAPO I - COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' RICOSTRUITIVA. Disposizione generale.

Art. 1

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Comma 1

Le disposizioni del presente testo si applicano ai lavori indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto, perche', in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potra' provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.



Art. 3

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Comma 1

Per l'attuazione delle norme per il ricovero dei senza tetto ed in rapporto ai bisogni delle zone piu' danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate o anche autonome del Genio civile, e all'assunzione di personale tecnico, avventizio o giornaliero.



Art. 4

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Comma 1

Per coordinare tutte le attivita' rivolte all'incremento dei lavori per assicurare il ricovero dei senza tetto e per collaborare nell'espletamento delle funzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici dal presente decreto, e' istituito presso il Ministero stesso un Comitato centrale edilizio.

Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' composto di funzionari tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, nonche' di esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Per la pronta realizzazione delle direttive date dal Comitato e per il coordinamento dei servizi inerenti l'attivita' delle riparazioni e ricostruzioni previste dal presente decreto e' istituito un Ispettorato centrale costituito da un ispettore generale del Genio civile da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 6°.



Art. 5

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Comma 1

Allo scopo di rendere piu' aderente alle esigenze delle diverse localita' l'attuazione dei provvedimenti disposti col presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici, ferma rimanendo per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attivita' degli organi locali la competenza del Comitato centrale edilizio, ha facolta':

1) di delegare a Provincie, Comuni o loro Consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per la attuazione del presente decreto legislativo, esclusa comunque quella riguardante la facolta' di impegno di spesa;

2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a siffatto compito, i lavori da eseguire a cura dello stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, e' liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto puo', anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualita' restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.


Art. 6

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Comma 1

Il Ministro per i lavori pubblici puo' autorizzare la sostituzione di « Consorzi regionali edilizi » per promuovere ed intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

I Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro ed hanno personalita' giuridica pubblica. Ad essi possono essere chiamati a partecipare Provincie, Comuni, Istituti di case popolari, Istituti di previdenza, Casse di risparmio ed altri Enti con programmi rivolti allo stesso fine della ricostruzione edilizia.

Compiti principali dei Consorzi sono:

a) attuare le direttive fissate dal Comitato centrale edilizio;

b) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in relazione ai benefici che ciascun consorziato puo' conseguire per le opere di sua competenza;

c) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa dell'attivita' da parte delle Aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo e partecipando alla costituzione di nuove aziende;

d) assumere la fornitura di materiali ad Enti ed a privati quando alla relativa produzione possano provvedere direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera c);

e) organizzare i trasferimenti di materiali e di mano d'opera, provvedendo ad assicurare i trasporti ed assumendoli, quando necessari, in proprio;

f) studiare l'adozione di tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e localita';

g) provvedere a mezzo degli Enti consorziati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

h) procedere alla alienazione degli alloggi costruiti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici, ed agli Istituti di case popolari.



Art. 7

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Comma 1

I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20% all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.



Art. 8

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Comma 1

La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati unicamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attivita' tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 64.



Art. 9

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Comma 1

E' istituito in ogni Comune nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto del sindaco o di un suo delegato che lo presiede e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base - se cio' sia possibile - a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato e' assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.



Art. 10

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Comma 1

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perche' provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;

d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

e) segue in genere l'attivita' di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la piu' rapida attuazione.



Comma 2

CAPO II - RIPARAZIONI. Attivita' dei privati ed intervento del Genio civile.

Art. 11

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Comma 1

Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, sempreche' lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si puo' procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.



Art. 12

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Comma 1

I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) la concessione, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potra' essere commisurato sino ad una meta' della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;

2) la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello stato nel pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;

3) il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralita' costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

Ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati potra' inoltre essere concesso un premio non superiore al decimo della spesa, se i lavori siano ultimati entro il 31 ottobre 1945.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In sostituzione del termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e' assegnato il nuovo termine del 31 ottobre 1946 per il conseguimento del premio di acceleramento dei lavori di riparazione eseguiti a cura dei proprietari".


Art. 13

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Comma 1

Per ottenere il contributo statale di cui al n. 1 del precedente articolo, i proprietari di fabbricati urbani o rustici danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda, che puo' essere trasmessa pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco.


Art. 14

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Comma 1

Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda di contributo puo' essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.



Art. 15

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Comma 1

Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarita' od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto, trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato puo' far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalita' di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.



Art. 16

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Comma 1

Il pagamento dei contributi diretti e' effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;

b) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi lire 50.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potra' essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato o dal Genio civile in piu' rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.



Art. 17

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Comma 1

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti dell'art. 12, n. 1, e' valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.



Art. 18

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Comma 1

Ai proprietari che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.



Art. 19

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Comma 1

I proprietari, che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie se questo sia costituito.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 13.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalita' del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.



Art. 20

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Comma 1

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.



Art. 21

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Comma 1

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilita'.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualita' di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sara' commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sara' corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.



Art. 22

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Comma 1

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, puo' contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprieta' indivisa il mutuo puo' essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.



Art. 23

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Comma 1

L'ipoteca a favore dell'Istituto e' opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art.


Se l'immobile appartiene indivisamente a piu' persone ed il mutuo e' stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca e' iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca e' iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e puo' altresi' essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini e' determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potra' essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potra' riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.


Art. 24

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Comma 1

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultima azione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralita' costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.

Le semestralita' sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70% e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralita' gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.



Art. 25

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Comma 1

I mutui saranno stipulati al saggio del 4% che potra' essere elevato fino al 5 con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.



Art. 26

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Comma 1

Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalita', le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500.000.

Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50% da percepirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.

Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 21 sara' in ogni caso calcolato al saggio del 4% od a quello maggiore che fosse stabilito a norma dell'art. 25.



Art. 27

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Comma 1

Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto sara' costituito dal Ministero del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sara' amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.


Art. 28

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Comma 1

Salvo quanto e' disposto all'art. 64 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non e' previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.



Art. 29

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Comma 1

L'ammontare delle semestralita' del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sara' stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresi' che la riparazione del fabbricato e' stata regolarmente compiuta.

Il pagamento delle semestralita' avra' inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale e' stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici rilascera' ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.


Art. 30

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Comma 1

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio del mutuo, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.

La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo non superiore a L. 100.000 al sindaco presidente del Comitato per le riparazioni quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso e' istituito; in tutti gli altri casi all'ufficio del Genio civile competente per territorio.



Art. 31

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Comma 1

I finanziamenti provvisori che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti, oltreche' dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati a condizione che la somma mutuata sia stata impiegata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa e' concessa ai sensi e per gli effetti dll'art. 31 del presente decreto. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore appone agli effetti cambiari.


Comma 2

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e rimborso di - spesa.

Art. 32

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Comma 1

Nei casi in cui sia necessario procedere di ufficio alla esecuzione dei lavori di riparazione, vi provvede il Genio civile, che ne dara' avviso al proprietario del fabbricato cinque giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente puo' essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e, quando non e' nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verra' affisso all'albo comunale.


Art. 33

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Comma 1

Ultimati i lavori, l'ufficio del Genio civile provvedera' in contraddittorio del proprietario, o delle persone indicate nel comma secondo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.



Art. 34

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Comma 1

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilita' finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sara' trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.



Art. 35

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Comma 1

I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale.

Tale rimborso sara' effettuato o in unica soluzione o in venti annualita' posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato, ha lo stesso privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito sara' affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.


Art. 36

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Comma 1

Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informera' il sindaco del Comune.

Il sindaco accertera' nel piu' breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferira' al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

Il Comitato potra' prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.


Art. 37

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Comma 1

Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero dei proprietari o loro famiglie ai sensi del precedente articolo.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sara' formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal comma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione decidera' il Comitato per le riparazioni edilizie.

L'assegnazione sara' disposta nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.



Art. 38

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Comma 1

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sara' stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entita' dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia, assegnato a piu' persone distintamente, il fitto verra' stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sara' portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verra' affisso all'albo comunale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avra' facolta' di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sara' depositato presso la cancelleria della Pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia, del pretore non e' ammessa nessuna impugnazione.



Art. 39

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Comma 1

Le mensilita' di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese: in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncera', su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.

La proroga non dovra' avere una durata maggiore di giorni 30, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamita' pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potra' adire l'autorita' giudiziaria.



Art. 40

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Comma 1

Quando i proprietari degli edifici riparati di ufficio non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa, puo' richiedere che le mensilita' di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualita' di cui al 2° comma dell'art. 35 del presente decreto.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'articolo precedente.



Art. 41

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Comma 1

La durata dell'occupazione degli immobili di proprieta' privata ad uso di ricovero non potra' eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sara' effettuata, previa redazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.



Art. 42

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Comma 1

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 e' fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.



Art. 43

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Comma 1

I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile che accerta l'ultimazione dei lavori, e sempre che non siano stati gia' adeguatamente utilizzati.



Comma 2

CAPO III - RICOSTRUZIONI E NUOVE COSTRUZIONI NELLE LOCALITA' PIU' GRAVEMENTE DANNEGGIATE

Art. 44

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Comma 1

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potesta' di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare e ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare un'abitazione ai senza tetto.

Tuttavia quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni e nuove costruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, potra' consentire per l'esecuzione dei lavori i benefici di cui ai successivi articoli.

I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni e nuove costruzioni saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.



Art. 45

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Comma 1

Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, siano autorizzati a ricostruire i fabbricati distrutti possono essere concessi gli stessi benefici di cui all'art. 12 del presente decreto.

La ricostruzione puo' essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in localita' diversa previamente determinata dal Comune o, in mancanza, dal Genio civile.



Art. 46

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Comma 1

La spesa per la ricostruzione di fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, agli effetti dell'art. 12 viene cosi' determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta' del fabbricato distrutto;

c) la somma cosi ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.



Art. 47

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Comma 1

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprieta' dell'area.

E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art.
13.



Art. 48

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Comma 1

Per la concessione ai proprietari autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto e del concorso statale nell'ammortamento del mutui, per la erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del presente decreto.



Art. 49

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Comma 1

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilita', non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.



Art. 50

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Comma 1

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire direttamente fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 44.



Comma 2

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II E III. Premi di acceleramento - Sanzioni.

Art. 51

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Comma 1

Per le ricostruzioni in sito o su area diversa da quella dei fabbricati distrutti possono essere concessi premi in misura non superiore al decimo della spesa, a favore dei proprietari che eseguono i lavori nel termine che sara' di volta in volta fissato all'atto della concessione del contributo o concorso statale, e comunque non oltre il 31 ottobre 1946.



Art. 52

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Comma 1

I premi di cui al precedente articolo e quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 saranno determinati base al consuntivo dei lavori debitamente approvati e corrisposti in unica soluzione dopo il collaudo.



Art. 53

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Comma 1

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione o di ricostruzione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui ad n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, puo' essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state gia' corrisposte.

Nel caso di mutuo con concorso statale, a termini del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sara' limitato alla somma gia' erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei Proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto rateale, ai sensi del n. 3 del citato articolo 12.



Comma 2

CAPO V - RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI DELL'I.N.C.I.S., DEGLI ISTITUTI DI CASE POPOLARI E DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA.

Art. 54

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Comma 1

All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonche' lavori di completamento in fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle localita' ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, potra' essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50% della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.



Art. 55

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Comma 1

Per la concessione dei concorsi in capitale di cui al precedente articolo e' autorizzata una assegnazione di spesa di L. 500 milioni.


Comma 2

CAPO VI - SGOMBERO DI MACERIE ED UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI RECUPERATI

Art. 56

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Comma 1

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprieta' dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarra' per le riparazioni eseguite di ufficio.

Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che procedono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.



Art. 57

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Comma 1

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 44, si puo' procedere al preleva mento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area. su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento e' effettuato in contraddittorio con il proprietario che puo' farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo e' fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area, puo' chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la, presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.


Art. 58

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Comma 1

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumita' ed alla salute pubblica e' data facolta' agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprieta' privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, accertata la necessita' di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle localita' dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale, i lavori devono essere ultimati.

Tale termine e' perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti gia' concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprieta' dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.



Art. 59

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Comma 1

Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalita' che stima piu' adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilita' civile per qualsiasi titolo o ragione puo' essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.



Art. 60

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Comma 1

Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potra' essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

La determinazione della spesa sara' fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

La concessione del contributo e' fatta dal Genio civile ed il pagamento e' disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.



Comma 2

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Art. 61

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.



Art. 62

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Comma 1

Nelle localita', dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonche' dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprieta' privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facolta' di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sara' fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.



Art. 63

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Comma 1

Per i lavori che fino al 31 ottobre 1946 saranno disposti in applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938.



Art. 64

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Comma 1

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che li erogano.

Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.



Art. 65

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Comma 1

L'ammontare dei contributi concessi a norma degli articoli 12 e 45 ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e ricostruzione, e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, sara' comunicato all'Intendenza di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi concessi ai termini degli articoli 12, ultimo comma, e 51.



Art. 66

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Comma 1

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.



Art. 67

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - RUINI - SOLERI - TUPINI - PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 137. - FRASCA