Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa e' cosi' stabilito:
per l'Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.710 unita' per la Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 unita' per l'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 unita' ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata.
Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---