DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 940/1948 - Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

Numero 940 Anno 1948 GU 22.07.1948 Codice 048U0940

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;940

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa e' cosi' stabilito:

per l'Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.710 unita' per la Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 unita' per l'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 unita' ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata.
Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---


Art. 2

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Comma 1

I contingenti numerici fissati dal precedente art. 1 saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie:
a) operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) operai in servizio non di ruolo alla predotta data, gia' in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoranti permanenti;
c) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori;
d) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da presciegliersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianita' e capacita' professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione.
Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.


Art. 3

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Comma 1

Il servizio non di ruolo reso dagli operai anteriormente alla loro immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli e' valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 4.


Art. 4

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Comma 1

Con apposito provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per la ripartizione organica del personale salariato di ruolo nel gruppo dei capi operai e nelle categorie degli operai, per il passaggio nei ruoli organici e per la valutazione del servizio non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza, nonche' quelle altre che si renderanno eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.