All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.".
Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto e' coordinata con la disciplina della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.