L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), istituita col decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ha i seguenti compiti:
a) di gestire le strade statali e le autostrada appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade e delle autostrade stesse e delle relative segnalazioni;
c) di costruire nuove strade e nuove autostrade sia direttamente sia in concessione;
((d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato));
((e))) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade ed autostrade statali, nonche' per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle medesime.
E' soppresso l'art. 1, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - COMPITI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Azienda e' autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che traversano gli abitati, nonche' alla sistemazione di essi sempreche' questa sia diretta a stabilire omogeneita' di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte.
In tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana.
Comma 2
TITOLO II - CLASSIFICA DELLE STRADE STATALI E AUTOSTRADE
Art. 3
#Comma 1
Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 1 maggio 1925, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purche' rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:
a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;
b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;
c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.
I tratti di varianti che si eseguono in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimita' della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.
Con le stesse modalita' previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.
Art. 4
#Comma 1
Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A.N.A.S. o da privati, con o senza contributi dello Stato, incluse nella tabella A allegata al presente decreto.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., potra' essere concessa a enti pubblici o a privati.
La concessione potra' comprendere anche la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi e sara' disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il Consiglio di Stato.
Comma 2
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELL'A.N.A.S. CAPO I. - Organi dell'Azienda
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta.
In caso di assenza o di impedimento il Ministro e' sostituito dal Sottosegretario di Stato.
Art. 6
#Comma 1
Sono organi esecutivi, dell'Azienda la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilita'.
Art. 7
#Comma 1
La Direzione, generale comprende:
a) il servizio amministrativo;
b) il servizio tecnico centrale;
c) il servizio di ragionale.
La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale della direzione generale sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Del servizio amministrativo fanno parte l'ufficio contratti e l'ufficio economato e cassa.
Le funzioni di ufficiale rogante sono affidata con decreto del Ministro ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°.
((Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente al 9° e al 10°, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S.)).
Art. 8
#Comma 1
Il direttore generale e' capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro, adotta i provvedimenti e disimpegna tolte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.
Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dell'attuazione dei programmi stabiliti, dei piu' importanti contratti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilita'.
Art. 9
#Comma 1
Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e presiede agli uffici amministrativi.
Art. 10
#Comma 1
Il capo del servizio tecnico centrale coordina l'attivita' degli ispettori generali tecnici addetti alla Direzione generale, e presiede al servizio tecnico centrale.
Art. 11
#Comma 1
Il direttore capo di ragioneria presiede al servizio di ragioneria.
Per il servizio medesimo si osservano le norme vigenti per la
contabilita' generale dello Stato, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto.
Art. 12
#Comma 1
La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei compartimenti regionali per la viabilita' statale sono indicate nell'annessa tabella B vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 41)).
La ripartizione e la competenza, dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilita', sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 13
#Comma 1
I Compartimenti regionali per la viabilita' ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:
a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per la riparazione ed il miglioramento delle strade e delle autostrade statali;
b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;
c) redigono i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;
d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilita';
e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;
f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;
g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;
h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazioni su di esse;
i) adottano i provvedimenti di sospensione e di ripristino delle ordinarie competenze, nonche' di conti unione del sussidio di infortunio sul lavoro, in confronti degli agenti stradali;
l) adottano i provvedimenti di concessione e di sospensione al personale di cui alla precedente lettera d) delle indennita' di alloggio, di malaria e di percorrenza previste dagli articoli 57 e 58 del regolamento approvato con decreto interministeriale 1 ottobre 1925;
m) provvedono alla istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda;
n) esercitano tutte le facolta' loro attribuite di presente decreto e dalle altro leggi vigenti.
Il Ministro, udito il direttore generale, puo' delegare ai capi compartimento della viabilita' altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonche' per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
Art. 14
#Comma 1
Sono organi consultivi dell'Azienda, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e gli ispettori generali tecnici.
Art. 15
#Comma 1
Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
c) del direttore generale;
d) ((del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo));
e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;
f) del direttore capo di ragioneria;
g) di due consiglieri di Stato;
h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
i) di un designato dal Ministero dell'interno;
l) di un designato dal Ministero delle finanze;
m) di un designato dal Ministero del tesoro;
n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;
o) del funzionario che presiede al servizio della viabilita' ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
p) di un designato dal Ministero dei trasporti;
q) di in designato dall'Automobil Club italiano;
r) di un designato dal Touring Club italiano;
s) di un tecnico docente nella Facolta' d'ingegneria dell'Universita' di Roma;
t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale piu' rappresentativa.
Art. 16
#Comma 1
In caso di assenza, od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei consiglieri di Stato presenti.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7°.
((I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.))
Art. 17
#Comma 1
((Il parere del Consiglio di amministrazione e' richiesto:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilita' statale;
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;
d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;
e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero l'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori oneri o per l'esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la meta' dell'importo contrattuale;
h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;
i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;
m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;
n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;
o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.
I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente)).
Art. 18
#Comma 1
La carica di consigliere d'amministrazione e' incompatibile con la qualifica di procuratore amministrativo, rappresentante comunque partecipe di societa' e ditte in cui l'attivita' la rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.
Art. 19
#Comma 1
Il Comitato e' composto:
a) dal direttore generale, che lo presiede;
b) ((del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo));
c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede;
d) dal direttore Capo di ragioneria
e) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di
amministrazione;
f) dal sostituito avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;
g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.
Art. 20
#Comma 1
((Il parere del Comitato e' richiesto:
a) su progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salvo restando le facolta' attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n 350, e successive variazioni;
c) sulle istituzioni di liti attive;
d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalita' contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;
e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la meta' dell'importo contrattuale;
g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilita' statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni piu' elevate;
i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.))
Art. 21
#Comma 1
((E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;
c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;
d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;
e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonche' alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.
Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, e' sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.))
Art. 22
#Comma 1
Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all'art. 21 del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi adottate e di proporre al direttore generale, dell'Azienda quei provvedimenti che ritenessero opportuni per il buon andamento del servizio.
Art. 23
#Comma 1
Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
((Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.))
Art. 24
#Comma 1
I ruoli organici del personale dell'Azienda sono stabiliti nelle tabelle C, D ed E allegate al presente decreta, vistate dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro.
Art. 25
#Comma 1
Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio dei Ministri, ed e' classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato provato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395. Egli e' di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il direttore del servizio amministrativo e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, ed e' classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.
Il capo dell'servizio tecnico centrale e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del direttore generale dell'A.N.A.S.
Il direttore capo di ragioneria e' nominato dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.
Art. 26
#Comma 1
Il personale di ruolo del servizio di ragionera, e' comitato, nei limiti della annessa tabella C1, con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per i lavori pubblici.
Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale comandato sono a carico del bilancio dell'Azienda. Le norme di qualifica del personale medesimo sono compilate per gli impiegati dipendenti dal funzionario preposto al servizio di ragioneria dell'Azienda e per quant'ultimo dal ragioniere generale dello Stato.
I giudizi disciplinari a carico degli impiegati comandati hanno luogo presso la propria Amministrazione in conformita' delle norme presso la stessa vigenti in materia e sono promossi dal Ministro presidente della Azienda, su proposta del direttore generale della medesima.
Art. 27
#Comma 1
Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all'art. 4 del regio decreto 10 giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, rimane alla completa dipendenza della Azienda nazionale autonoma delle strade statali col trattamento giuridico ed economico stabilito dal predetto decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire delle disposizioni piu' favorevoli di cui al presente decreto.
((Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, gia' appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilita' statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilita' statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sara' classificato dalla predetta data del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e fruira', del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni)).
Il servizio ininterrotto effettivamente reso dal personale di cui al precedente secondo comma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6 riconosciuto ai fini dall'applicazione delle disposizioni sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Art. 28
#Comma 1
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso l'A.N.A.S., almeno dal 1 gennaio 1947, potranno chiedere il passaggio nei ruoli dell'A.N.A.S. medesima nei limiti dei posti di cui alla tabelle C allegata al presente decreto.
Il passaggio e' consentito soltanto per il gruppo ed il grado in cui i richiedenti si trovino alla data della domanda e con la stessa anzidetta posseduta nel ruolo di provenienza.
Analogamente il personale del ruolo dei ragionieri del Genio civile che si trovi in temporaneo servizio presso l'A.N.A.S. almeno dal 1 gennaio 1917, potra' chiedere il passaggio nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S. per il grado corrispondente a quello rivestito e con la stessa anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza, e al personale di cui ai precedenti commi si applica la disposizione di cui l'art. 11 del decreto legislativo e aprile 1948, n. 282.
Art. 29
#Comma 1
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio prefisso dall'A.N.A.S., nello, tabella C annessi, al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base all'art. 4 del regio decreto 1 giugno 1928, n. 1139, ed alla graduatoria di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 16 giugno 1935, n. 1302, e' inquadrato nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, previo apposito concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito formata da apposite concessioni nominate dal Ministro, composte come segue:
a) per il conferimento dei posti del ruolo amministrativo:
da un consigliere di Stato, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari amministrativi di ruolo, di grado non inferiore al 6°, membri;
b) per il conferimento dei posti di gruppo A e B di ruolo tecnico:
da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari tecnici di ruolo di grado non interiore al 6°, membri;
c) per il conferimento dei posti del ruolo contabile:
da un consigliere della Corte dei conti, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo dal direttore del servizio di ragioneria dell'Azienda e da un funzionario del ruolo di ragioneria di grado non inferiore al 7° membri;
d) per il conferimento dei posti di gruppo C dei ruoli tecnici e d'ordine:
dal direttore generale dell'A.N.A.S., presidente;
dal direttore del servizio amministrativo, dal capo del servizio tecnico centrale e da due funzionari di ruolo, uno amministrativo ed uno tecnico, di grado non inferiori al 7°, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari (i grado non inferiore al 9°.
Il personale inquadrato come nei precedenti commi conserva, a titolo di assegno ad persona, assorbibile con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra la retribuzione goduta anteriormente all'inquadramento e lo stipendio ad esso spettante in base all'inquadramento stesso.
Art. 30
#Comma 1
Per coloro al quali in applicazione dell'articolo precedente sara' conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sara' computato per la meta' agli effetti del compimento dei periodi di anzianita' richiesti per le promozioni: ai gradi 10° e 8° per i ruoli di gruppo A;
ai gradi 10° e 9° per i ruoli di gruppo B;
ai gradi 11° e 10° per i ruoli dei disegnatori e degli assistenti ed ai gradi 12° e 11° per i ruoli del personale d'ordine.
Per il quadriennio successivo ala data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A, al grado 9° dei ruoli di gruppo B, al grado 10° dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti e al grado 11° del ruolo del personale di ordine, sono ridotti di un anno e mezzo.
((Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali)).
Art. 31
#Comma 1
Entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto i posti di ruolo del personale subalterno previsti nella annessa tabella G sono conferiti mediante concorso per titoli al personale non di ruolo gia' dipendente dalla cessata A.A.S.S. in qualita' di usciere, alla data del 10 giugno 1940, e tuttora in Servizio.
Entro lo stesso periodo di due anni, i venti posti di capi-agenti tecnici ed i quarantacinque posti di agenti tecnici di cui alla annessa tabella D sono conferiti mediante concorso per titoli ai personale non di ruolo gia' dipendente dalla cessata A.A.S.S., in qualita' di capo officina, meccanico, conducente di spartineve e autoveicoli e qualifiche simili, alla data del 10 giuguo 1940, e tuttora in servizio.
Le graduatorie di merito per i concorsi di cui ai precedenti commi saranno formate da una commissione presieduta dal direttore del servizio amministrativo e di cui faranno parte un funzionario amministrativo ed uno tecnico di grado non inferiore al 70. Per la formazione di tali graduatorie sara' titolo di assoluta preferenza il servizio prestato in qualita' di contrattista.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dai, un funzionario di grado non inferiore al 9°.
Art. 32
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A. e B di cui della tabella C annessa al presente decreto, dopo l'inquadramento di cui al precedente articoli, saranno conferiti:
a) ((sino al massimo della meta', mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:
1) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;
2) per il personale amministrativo di gruppo A e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
3) per il personale amministrativo di gruppo B sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N A.S.;
c) nozioni di contabilita' generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilira', in conformita' delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato scegliera' quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente art. 29)).
b) per la parte rimanente, mediante concorsi per titoli ed esame da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazioni dei lavori pubblici ai quali concorsi sono ammessi, oltre gli impiegati indicati nella precedente lettera a) che non abbiano conseguita la nomina in ruolo, tutti gli impiegati non di ruolo dell'Azienda aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli a cui aspirano.
((Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e del personale dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1 maggio 1947 o che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera d) e 31)).
Per il conferimento dei posti rimasti disponibili alla primi attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli del gruppo A, 9° dei ruoli del gruppo B, 10° dei ruoli dei disegnatori ed assistenti ed 11° del ruolo del personale d'ordine, i periodi di anzianita' richiesti sono, nei confronti del personale ammesso in ruolo per effetto del presente articolo, ridotti di un anno e mezzo,
Art. 33
#Comma 1
Per la partecipazione ai concorsi di cui ai precedente articoli 29, 31 e 32 si prescinde dal limite massimo di eta'.
Art. 34
#Comma 1
Al personale di ruolo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, si applicano tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato, salvo le deroghe risultanti dal presente decreto.
((Le norme di carriera, del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sara' emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici)).
Art. 35
#Comma 1
La disposizione di cui all'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, continua ad applicarsi soltanto nei riguardi dei funzionari di ruolo di altre Amministrazioni comandati presso l'Azienda che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovino nelle condizioni previste in detto articolo e finche' permangano nelle condizioni stesse.
Art. 36
#Comma 1
((Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.
Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile: per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395)).
Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, con la qualifica di cantonieri, anche gli attuali casellanti delle autostrade statali, gia' in servizio presso l'A.A.S.S. alla data del 10 giugno 1940.
Gli agenti subalterni stradali sono agenti giurati dello Stato.
Restano ferme, salvo per quanto riguarda le tabelle annesse, le disposizioni del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486.
Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, avranno libero transito, in base alle modalita' da fissarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministero dei trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.
L'Azienda e' autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in localita' isolate, di scuole rurali ad uso dei figli degli appartenenti alla categoria predetta e della popolazione scolastica della zona.
Art. 37
#Comma 1
La divisa di servizio degli agenti subalterni stradali sara' stabilita con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa.
Gli agenti stradali sono tenuti a concorrere, con un contributo da versare al bilancio dell'A.N.A.S., nella spesa relativa.
Tale contributo sara' fissato annualmente con decreto del Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione,
Art. 38
#Comma 1
L'A.N.A.S. provvedera' a fornire gratuitamente gli agenti stradali di indumenti di lavoro ritenuti essenziali per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.
La natura ed il periodo di uso di detti Indumenti saranno determinati con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.
Art. 39
#Comma 1
La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiario, restano alle dipendenze della Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
In rapporto al nuovo assetto economico-giuridico del personale cantonieri di cui gli articoli precedenti, con successivo provvedimento si disporra' il nuovo ordinamento delle cassa preddetta.
Comma 2
TITOLO IV - DENOMINAZIONE FINANZIARIE
Art. 40
#Comma 1
Le catrate ordinate dall'Azienda sono costituite:
a) da un contributo annuo del tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 409);
c) dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;
d) dalla parte spettante allo Stato dai proventi netti delle conciliazioni, oblazione e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e silla circolazione;
e) ((dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali));
f) ((da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47));
g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;
i) dai proventi dei contributi di comuni per lai manutenzione e sistemazione delle loro traverse, a termini dell'art. 2;
l) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale gia' dovuto da parte di aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1938, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);
m) dai contributi a carico dei cantonieri per la massa vestiario;
n) dal proventi derivanti dagli investimenti di cui al secondo comma del successivo art. 45 e dalla cessione temporanea di cui al successivo art. 47;
o) dia qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.
Art. 41
#Comma 1
Le spese dell'Azienda sono costituite:
a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonche' per la costruzione di nuove strade e autostrade statali;
c) dalle spese occorrenti per riparare e provenire danni di forza maggiore alle dette strade e autostrade ed alle loro pertinenze;
d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.
La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, sara' portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.
((L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, e' versato al Tesoro dello Stato)).
Art. 42
#Comma 1
Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi gia' assegnati alla cessata Azienda autonoma statali della, strada, in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 172.3, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.
E' trasferita altresi' la somma che alla data di inizi di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire sette miliardi e cento milioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.
Art. 43
#Comma 1
Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.
Art. 44
#Comma 1
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ad apposita contabilita' speciale, da istituire in bilancio, i fondi disponibili per i residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 1 gennaio 1947.
L'Azienda provvedera' a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.
Art. 45
#Comma 1
Il servizio di cassa dell'Azienda sara' fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sara' aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di casa.
Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere, imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato.
Comma 2
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 46
#Comma 1
L'Amministrazione dell'Azienda e' tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto. Essa provvede coi propri organi alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.
In difetto di norme speciali si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 47
#Comma 1
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ha la gestione dei beni patrimoniali di qualunque natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e conserva come propria dotazione gli impianti, macchinari e materiali, comunque assegnati ai servizi medesimi.
Per fine di pubblico interesse, ed anche in relazione al disposto di cui al successivo art. 60 l'A..N.A.S potra' cedere in uso temporaneo a titolo oneroso impianti e macchinari di sua dotazione.
Art. 48
#Comma 1
Le aste pubbliche, le licitazioni private per l'appalto di opere o fornire dell'A.N.A.S. sono tenute presso la Direzione generale.
Nel caso che si ritenga di seguire il sistema dell'appalto-concorso, la Commissione giudicatrice sara' nominata dal Ministro e composta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra gli ispettori generali tecnici della medesima, che la presiede, nonche' da due altri membri del Consiglio di amministrazione.
Possono altresi' essere aggregati alla Commissione due collaboratori scelti fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda di grado non inferiore al 6°, o fra docenti universitari delle Facolta' di ingegneria,.
Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti o dal suo sostituto.
L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata od in economia per opere e forniture di qualunque importo, quando, per la dichiarata urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarita' del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.
Art. 49
#Comma 1
L'approvazione dei progetti da parte del Ministro, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
Ha pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione delle perizie concernenti l'esercizio delle attivita' contemplate dall'art. 47.
Art. 50
#Comma 1
La Corte dei conti vigila, sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che cio' importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.
Fino a quando l'Ufficio speciale di cui al precedente comma non sara' costituito, le attribuzioni predette sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.
Art. 51
#Comma 1
La consulenza legale dell'Azienda e' affidata all'Avvocatura dello Stato.
Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, e' rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici.
Il patrocinio legale e' affidato all'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunita'.
((Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali e' sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda)).
Art. 52
#Comma 1
La pubblicita' con qualsiasi mezzo lungo le strade e le autostrade statali o in vista di esse fuori degli abitati, e' gestita dall'A.N.A.S. in regime di esclusivita'.
Essa potra' essere concessa in gestione ad imprese e ditte in base a speciali capitoli d'oneri.
Art. 53
#Comma 1
Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono una pertinenza fanno parte del demanio delle strade statali.
Art. 54
#Comma 1
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, ma proposta del Ministro presidente dell'Azienda, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministro sono stabilite indennita' del direttore generale, del direttore del servizio amministrativo e dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato.
Art. 55
#Comma 1
L'Azienda gode agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico e telefonico, del trattanto spettante alle altre amministrazioni dello Stato.
Art. 56
#Comma 1
In via transitoria i posti dei gradi superiore al 9° nei ruoli del gruppo A, al 10° nei ruoli del personale amministrativo tecnico del gruppo B ed all'11° nei ruoli del gruppo C, restano coperti con il personale di ruolo della amministrazione centrale dei lavori pubblici del Capo del genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie comunque qualificato che trovasi in atto a prestare servizio all'A.N.A.S., nei limiti globali risultanti per clausole categoria dalla tabella C allegata al presente decreto.
Il predetto personale intende comandato a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, presso l'Azienda.
Limitatamente al personale amministrativo di gruppo A, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, potra' essere comandato altro personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Sino a quando sussistera' la situazione di cui ai pre cedenti commi, il direttore generale dell'A.N.A.S. partecipera' ai Consigli di amministrazione del personale, amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorche' alle deliberazioni dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali ha voto deliberativo.
In caso di assenza o di impedimento sara' sostituito dal direttore del servizio amministrativo per il personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici o dal capo del servizio tecnico centrale per il personale del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie.
Analogamente il direttore capo della divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda da partecipera' ai Consigli di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavoli pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie finche' il personale subalterno appartenente i detti ruoli prestera' servizio presso l'Azienda.
I posti coperti col personale di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, non potranno essere considerati disponibili agli effetti della determinazione del numero di posti da mettere a concorso in base al precedente art. 29.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto a favore del personale a contratto dell'Azienda che rassegni le dimissioni dall'impiego, saranno applicate le disposizioni degli articoli 9 e 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547."
Art. 56-bis
#Comma 1
((Fine al 30 giugno 1952, per necessita' inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimita' dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S e' autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni)).
Art. 57
#Comma 1
Le note di qualifica degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio all'Azienda sono compilate dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono assegnati e rivedute dagli ispettori generali, i quali compileranno quelle relative ai capi ufficio. Tali note saranno rivedute dal direttore generale. Copia delle note medesime sara' trasmessa all'Amministrazione di appartenenza.
Per i giudizi disciplinari si applica l'ultimo comma dell'art. 26 del presente decreto.
Art. 58
#Comma 1
Allorquando, in seguito all'esito dei concorsi di cui agli articoli 29, 31 e 32, o per le successive promozioni, il numero dei posti di ruolo coperti in ciascun grado, sommato a quello dei funzionari di altra Amministrazione, in servizio presso l'A.Y.A.S., verra' ad eccedere per ciascun grado il numero previsto dall'annessa tabella C, saranno restituiti all'Amministrazione di provenienza tanti dei rispettivi funzionari quante sono le eccedenze verificatesi. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547."
Art. 59
#Comma 1
I funzionari amministrativi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non superiore al 7°, in servizio presso l'A.N.A.S., possono essere destinati agli uffici periferici.
Art. 60
#Comma 1
Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle province e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade Pubbliche che a tali enti appartengono, nonche' di promuovere la costituzione di appositi consorzi fra i nominati enti, allo scopo di meglio assicurare la gestione e manutenzione delle dette strade.
Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 61
#Comma 1
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, potra' emanare norme per la esecuzione del presente decreto.
Art. 62
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto, e sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto-legge 1 giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda autonoma statale della strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, e che non siano state richiamate nel presente decreto.
Art. 63
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.
Art. 64
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.