Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi ((atte all'impiego)), munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.
Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.