DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 100/1948 - Disposizioni penali per il controllo delle armi.

Disposizioni penali per il controllo delle armi.

Numero 100 Anno 1948 GU 06.03.1948 Codice 048U0100

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi ((atte all'impiego)), munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.
Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 2

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Comma 1

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse ((atte all'impiego)), munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 3

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Comma 1

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970
(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi".


Art. 4

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Comma 1

Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse ((atte all'impiego)), le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici ((o altri congegni micidiali)) da lui detenuti ((legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine)), e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 5

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Comma 1

Chiunque, senza licenza dell'autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' munito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.
Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non e' ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima ((atte all'impiego)).
Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo e' commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 6

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Comma 1

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate ((fino ad un terzo)) se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'.
((Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita')). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 7

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Comma 1

Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.


Art. 8

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Comma 1

((Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 9

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Comma 1

((Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970))
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