DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato".

Numero 32 Anno 1991 GU 01.02.1991 Codice 091G0045

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato e' denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano e' denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 e' denominato comitato.


Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Le assunzioni comunque effettuate e denominate per gli uffici, i servizi e gli impianti dell'ente in provincia di Bolzano sono riservate a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione della provincia di Bolzano e avvengono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei di ciascun gruppo fino a concorrenza della quota ad esso spettante.


Le riserve di cui al comma 1 operano per ogni profilo professionale di assunzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e sono determinate dal comitato.


Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.


Qualora, in esito ad una procedura di assunzione, gli assunti appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo alla assunzione di idonei di altri gruppi secondo il predetto ordine di graduatoria, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili necessita' del servizio ferroviario, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.


L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.


Le prove di selezione si svolgono a Bolzano; possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di partecipazione al concorso. Le prove di selezione per l'assunzione di personale amministrativo tengono conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e geografia locali.


Le commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca.


Il comma 1 non si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate nei casi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della citata legge ed a ogni altra disposizione, sono nulli e privi di effetto gli atti ed i comportamenti che prevedano o consentano la continuazione del rapporto.


Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.


Art. 3

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Comma 1

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e' requisito per l'assunzione del personale di cui all'art. 2, escluso quello di cui al comma 8, ed e' accertata ed attestata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al predetto art. 4, comma terzo, n. 4.


Mediante convenzione tra l'ente e la provincia sono istituiti corsi di addestramento linguistico specificatamente inerente all'attivita' delle ferrovie. I relativi oneri fanno carico per meta' alla provincia e per meta' all'ente.


Art. 4

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Comma 1

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all'art. 2, l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato puo' proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.


Art. 5

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Comma 1

Il personale ferroviario in servizio nella provincia di Bolzano e' costituito in entita' organica locale, la cui consistenza e' determinata in base ai criteri e parametri adottati per gli uffici, i servizi e gli impianti della rete ferroviaria nazionale.


La corretta determinazione del fabbisogno, disaggregato per settori, aree e profili, del personale di cui al comma 1 e' accertata periodicamente dal comitato, in corrispondenza con le variazioni generali.


Il personale di cui al comma 1 rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna.


Per il personale di cui al comma 1, il collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, siede in Bolzano; in difetto di accordo, il terzo componente del collegio e' nominato dal presidente della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.


Le funzioni di competenza compartimentale per l'amministrazione del personale in servizio nella provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' preposto un dirigente.


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Il personale ferroviario in trasferta o in trasloco temporaneo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici, i servizi e gli impianti della provincia di Bolzano non fa parte dell'entita' organica locale di cui all'art. 5, comma 1, e sara' restituito gradualmente alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni.


In deroga a quanto disposto nel comma 1, il personale di cui al comma medesimo puo', entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di far parte dell'entita' organica locale. Le domande sono accolte entro sessanta giorni ed in misura non superiore al quattro per cento del fabbisogno di cui all'art. 5, comma 2, quale risulta alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale la cui domanda e' stata accolta deve produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda stessa, il certificato di residenza in provincia di Bolzano, nonche', entro trenta mesi, l'attestato di conoscenza delle due lingue.


Il personale di cui al comma 2, la cui domanda e' stata accolta, entra a far parte dell'entita' organica locale quando il comitato ha accertato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Salvo quanto disposto nel presente decreto, anche al personale di cui all'art. 5 si applicano le norme legislative, regolamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative al personale ferroviario.