DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la dirett

Numero 213 Anno 2022 GU 01.06.2023 Codice 23G00066

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;213

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.

Comma 2

All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno una relazione», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno un piano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita'» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno l'entita'».


All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «del» e' sostituita dalle seguenti: «derivanti dal».


All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o».


All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.».


All'articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «di deposito».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Comma 2

All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.

Comma 2

All'articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «agli articoli 208 e 210» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 208».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.

Comma 2

All'articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico» sono sostituite dalle seguenti: «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter», le parole «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e le parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».


All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.

Comma 2

All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» e' sostituita dalle seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse.


All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del produttore».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti.

Art. 8

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti.

Comma 2

All'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Indice. Capitoli dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti.
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;


«metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;


«policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;


«metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;


«stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosita' dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;


«solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;


«rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e' presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto e' stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantita' superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce di pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che e' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita' in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.
Indice. Capitoli dell'elenco.
«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell'industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)»;
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente:
«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.».


All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»:


Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale».


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.