DECRETO LEGISLATIVO

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/5

Numero 197 Anno 2021 GU 30.11.2021 Codice 21G00201

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Obiettivi

Comma 2

Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.


Art. 3

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.


Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a) ((aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate)), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2024, N. 46)).


Comma 3

Titolo II - Impianti portuali di raccolta

Art. 4

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Comma 1

Impianti portuali di raccolta

Comma 2

In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.


Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.
Nel Piano sono altresi' definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.


Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. ((I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.)) Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.


Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di ((salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta)).


Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.


L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita' alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.


Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.


Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.


Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e' previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.


Art. 5

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Comma 1

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

Comma 2

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita' estesa del produttore e i rappresentanti della societa' civile. ((I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.))


Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano e' tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.


Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione ((svolge le attivita')) di cui ((all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,)) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e ((provvede ad)) ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi». ((L'Autorita' competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorita' marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.))


Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta.


In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo' consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.


I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione e' comunque applicabile dall'Autorita' competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.


Comma 3

Titolo III - Conferimento dei rifiuti delle navi

Art. 6

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Comma 1

Notifica anticipata dei rifiuti

Comma 2

Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri.


((L'Autorita' marittima)) trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.


Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa ((all'Autorita' marittima)) del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.


I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.


Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.


Art. 7

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Comma 1

Conferimento dei rifiuti delle navi

Comma 2

Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.


Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.


L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' degli Stati membri.


Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu' rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.


Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanita' 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e' effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.


Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.


Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche' di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.


Art. 8

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Comma 1

Sistemi di recupero dei costi

Comma 2

I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.


L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.


Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, ((l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima,)) determina le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entita'.


I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.


Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, ((le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorita' marittime,)) definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, ((nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti)).


Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri ((l'Autorita' di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima)), in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.


Art. 9

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Comma 1

Esenzioni

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1, ((l'Autorita' marittima)) in cui e' situato il porto ((di conferimento)) rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.


Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.


((Le Autorita' marittime)) assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.


Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se e' presente un'insufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.


Comma 3

Titolo IV - Misure esecutive

Art. 10

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente decreto.


((


Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attivita' ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


))


Art. 11

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Comma 1

Modalita' di ispezione


L'Autorita' marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo ((nei porti nazionali)) ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.


L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.


L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.


L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.


L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.


Art. 12

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Comma 1

Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

Comma 2

L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13 e 14.


Art. 13

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Comma 1

Comunicazione e scambio di informazioni

Comma 2

La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.


Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.


Art. 15

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Comma 1

Formazione del personale

Comma 2

Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.


Art. 16

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita'.


Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.


Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.


Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita' all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.


Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.


Comma 3

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 17

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 18

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.


Art. 19

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Comma 1

Abrogazioni