DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

Numero 207 Anno 1996 GU 24.04.1996 Codice 096G0225

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale

Comma 2

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ((7))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che" L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima."


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018".


Art. 3

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Comma 1

Misura, durata e modalita' di erogazione

Comma 2

L'indennizzo di cui all'art. 1 e' pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita' commerciali dell'INPS.


Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.


L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attivita' commerciali.


Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.


Art. 4

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Comma 1

Incompatibilita'

Comma 2

L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato.


L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'evento.


L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilita'.


Art. 5

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Comma 1

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

Comma 2

Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.


Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.((9))


Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.


Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.

(1) (2) (3) (4) (5)


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014."


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2018".


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AGGIORNAMENTO (9)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 380) che "Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta nella misura dello 0,48 per cento".


Art. 6

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Comma 1

Comitato di gestione

Comma 2

Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.


Art. 7

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Comma 1

Procedure per la concessione dell'indennizzo

Comma 2

La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.


2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.


L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.


Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art.


5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
(1) (2) (3) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".