DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 113/1948 - Facolta' del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore.

Facolta' del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore.

Numero 113 Anno 1948 GU 12.03.1948 Codice 048U0113

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;113

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'applicabilita' dell'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' estesa, al 31 dicembre 1948.
La facolta' prevista dal citato art. 6 puo' essere esercitata anche per la destinazione alla reggenza di preture prive di titolare, nei confronti:
a) degli uditori che precedentemente alla nomina abbiano esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretori onorari;
b) degli uditori che successivamente alla nomina stessa abbiano compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi.
Per gli uditori di cui alla lettera b) la destinazione in reggenza ha luogo previo parere favorevole dei capi di Corte. (1)(2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 3 febbraio 1949, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
[. . .]."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 [. . .]."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 5 gennaio 1950, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:
[. . .]
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
[. . .]."


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 5 marzo 1951, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino a nuova disposizione sono prorogati:
[. . .];
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
[. . .]."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951."


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.